L'Art. 40 prevede che ferme le disposizioni di maggior tutela in materia di informazioni ambientali, le amministrazioni pubblicano le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, lettera a), del Dlgs n. 195/2005 che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'art. 10 del medesimo Dlgs. Tali informazioni sono raccolte in un'apposita sezione detta "Informazioni ambientali".
Art. 40 del d.lgs. 33/2013
Devono essere pubblicate le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.
Riferimenti normativi
Art. 2, comma 1, lettera a), e art. 10 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195.